Regione Marche: Nuove Linee Guida Tirocini Extracurriculari
La Regione Marche, con la DGR. 1474 del 11.12.2017, ha recepito l’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni relativo alle nuove linee guida nazionali in materia di tirocini extracurriculari.
La revisione delle linee Guida Nazionali, con il successivo recepimento da parte delle Regioni, si è resa necessaria per superare le criticità (abusi e non corretto utilizzo) emerse durante la fase applicativa.
La nuova regolamentazione e’ entrata in vigore il 1 gennaio 2018 (restano disciplinati dalla vecchia DGR. 1134\2013 ,fino alla loro naturale scadenza, i tirocini avviati entro il 31.12.2017).
Queste le principali novità:
- L’indennità minima di partecipazione per il tirocinante (a carico dell’Azienda Ospitante) passa da 350a 400. In caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore l’indennità sale a 500 L’indennità di partecipazione viene erogata (in entrambi i casi) a fronte di una partecipazione alle attività previste dal tirocinio pari o superiore al 75%;
- La mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione da parte dell’Azienda Ospitante comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Il Tirocinio non potrà essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o incarico di servizi con il soggetto ospitante, negli ultimi due anniprecedenti alla data di attivazione del tirocinio;
- il divieto per i soggetti ospitanti di poter attivare ulteriori tirociniqualora non proceda ad assumere almeno 1/3 dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti la data di conclusione dell’ultimo tirocinio avviato, con un contratto di lavoro di almeno 6 mesi (in caso di part-time deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dalla Contratto Collettivo di riferimento);
- Obbligo per il Soggetto Promotore (Centro per l’impiego e gli altri Soggetti elencati all’art.6 della DGR.1474\2017) di segnalare, ai competenti servizi ispettivi, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinantevenga adibito ad attività non previste dal Progetto Formativo o che comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro.
Nelle nuove linee guida è stato introdotto ex novo un limite minimo di durata che non può essere inferiore ai 2 mesi. Per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, la durata minima è però ridotta a 1 mese.